Guida e droga: se assunta il giorno prima non è più reato

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La Corte stabilisce: punibile solo chi crea un pericolo concreto. Non basta la presenza di tracce vecchie nel sangue; serve l’idoneità della sostanza a compromettere la guida.

La riforma del 2024 aveva un obiettivo chiaro: semplificare i controlli eliminando la necessità di dimostrare lo “stato di alterazione” al momento del fermo. Tuttavia, questa scelta legislativa aveva sollevato un polverone giuridico. Oggi la Corte Costituzionale ha stabilito che la norma resta in vigore, ma deve essere interpretata seguendo i principi di proporzionalità e offensività: non si può punire chi non offende la sicurezza stradale.


Il nodo del contendere: tracce del passato vs pericolo attuale

La questione era stata sollevata da tre giudici di merito preoccupati dall’eccessiva ampiezza della nuova legge.

  • Il rischio “irragionevole”: Senza il requisito dell’alterazione, si rischiava di condannare un conducente per aver consumato stupefacenti giorni prima dell’incidente o del controllo, quando ogni effetto psicofisico era ormai svanito ma le tracce chimiche persistevano nei liquidi corporei.
  • Disparità con l’alcol: I giudici avevano ravvisato un’ingiusta differenza rispetto alla guida in stato di ebbrezza, dove esistono soglie precise e il legame tra assunzione e capacità di guida è rigorosamente valutato.

La soluzione della Consulta: il criterio dell’idoneità scientifica

La Corte Costituzionale ha fornito una chiave di lettura che bilancia la sicurezza pubblica con i diritti dell’individuo:

  1. Non serve l’alterazione visibile: Non è più necessario che le forze dell’ordine dimostrino “con i fatti” (occhi lucidi, difficoltà di parola) lo stato confusionale.
  2. Serve l’idoneità offensiva: La punibilità scatta solo se nei liquidi corporei sono presenti sostanze che, per tipologia e quantità, siano scientificamente capaci di alterare le funzioni cerebrali e motorie.
  3. Il ruolo della scienza: Saranno le analisi tossicologiche a dover confermare che la droga rilevata fosse in grado di produrre un pericolo concreto al momento della guida.

«La norma deve essere conforme al principio di offensività», chiarisce la Consulta. Punire chi guida con tracce inerti di una sostanza assunta “molto lontano nel tempo” sarebbe incostituzionale.


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D’ora in poi, l’accusa non potrà limitarsi a riscontrare la “positività” al test, ma dovrà basarsi su criteri scientifici che attestino la persistenza di un potenziale effetto alterante. In assenza di tale idoneità, la condotta resta penalmente irrilevante, garantendo che la sanzione colpisca chi mette a rischio la vita altrui e non chi ha tenuto una condotta privata priva di riflessi sulla circolazione.