Chico Forti resta in carcere a Verona: respinta la richiesta di libertà condizionale

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Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha respinto oggi la richiesta di libertà condizionale avanzata da Enrico “Chico” Forti. L’uomo, 66 anni, è detenuto nel carcere di Montorio da maggio 2024, dopo il trasferimento dall’America in seguito alla condanna all’ergastolo per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike. 


I motivi del no

Secondo quanto riportato dagli organi giudiziari e dai suoi legali, il tribunale ha motivato il diniego con il mancato ravvedimento, inteso come non accettazione del fatto, e con l’assenza del risarcimento del danno. 

  • Mancato ravvedimento: Forti ha sempre sostenuto la propria innocenza; non ha mai ammesso il reato che gli è stato contestato, elemento che i giudici hanno ritenuto ostativo per concedere la condizionale.
  • Risarcimento del danno: una delle condizioni richieste è il risarcimento della parte lesa, ma, oltre al fatto che nella legge statunitense non è previsto il risarcimento per questo caso, non risulta che ci sia una parte civile che chieda il risarcimento. 

Il percorso della richiesta

  • La domanda era stata presentata il 17 settembre 2025 dai legali di Forti. 
  • Forti, che ha già scontato più di 26 anni di reclusione (tra USA e Italia), avrebbe raggiunto il requisito minimo previsto per la libertà condizionale in Italia in caso di ergastolo “semplice”. 
  • La sua condotta detentiva è stata definita “irreprensibile” dai suoi difensori, elemento che avrebbe potuto pesare a suo favore nella valutazione. 

Le dichiarazioni e le reazioni

  • L’avvocato Carlo Dalla Vedova, difensore di Forti, ha annunciato che si valuterà il ricorso in Cassazione contro il provvedimento del tribunale. 
  • Lo zio Gianni Forti ha definito la decisione come “un colpo duro”, esprimendo amarezza ma confermando la volontà di continuare il percorso legale. Hanno fatto leva sul fatto che Forti abbia tenuto sempre una disciplina corretta. 

Contesto giuridico

  • La liberazione condizionale in Italia per chi sconta una pena all’ergastolo è normata: il diritto può sorgere dopo 26 anni se il detenuto dimostra “ravvedimento” e buona condotta. 
  • Forti ha già maturato questo requisito temporale, con più di vettori di detenzione, e giuridicamente sarebbe in possesso degli elementi che permettono la valutazione della liberazione condizionale.


La decisione mette in evidenza un tema cruciale nel diritto penale: il bilanciamento tra requisito della pena minima scontata e il riconoscimento del ravvedimento e del riconoscimento del danno. Nel caso di Forti, la sua posizione è controversa non solo per le contestazioni sul piano giudiziario statunitense, ma anche per il fatto che non ha mai ammesso l’omicidio, elemento che pare essere stato decisivo per il no alla condizionale.