Secondo il tribunale di Milano: gli attivisti di ultima generazione non sono pericolosi

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Il Tribunale di Milano, con una sentenza chiave datata 17 giugno, ha definitivamente stabilito che gli attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione non rappresentano una minaccia alla sicurezza pubblica. Nelle motivazioni ufficiali, i giudici chiariscono che la partecipazione a manifestazioni non violente non può da sola giustificare provvedimenti restrittivi come i fogli di via.


Il caso concreto: blitz a viale Sturzo

Cinque giovani attivisti avevano bloccato il traffico sedendosi in viale Luigi Sturzo, vicino alla stazione Garibaldi, mostrando striscioni con messaggi climatici come “non paghiamo il fossile”. Furono accusati di blocco stradale e violazione del foglio di via emesso dal Comune. Il processo ha portato all’assoluzione per particolare tenuità del fatto, mentre la violazione del foglio di via è stata dichiarata “non sussistente”, con conseguente disapplicazione dell’atto amministrativo restrittivo.

Il Tribunale ha anche evidenziato carenze nei provvedimenti del Comune nei confronti dei giovani, rilevando una mancanza di motivazioni sufficienti per etichettarli come “persone dedite a reati che offendono o minacciano la sicurezza pubblica”. Inoltre, secondo la giudice Sara Faldini, “la mera partecipazione a manifestazioni di analoga caratura non può, di per sé, giustificare la valutazione di pericolosità”.


Sorgono interrogativi sulla repressione delle proteste ambientali

Questa sentenza si inserisce in un contesto più ampio, dove le misure cautelari — come fogli di via o richieste di sorveglianza speciale — vengono sempre più spesso imposte contro attivisti ambientali. In un caso simile, il tribunale di Milano ha anche respinto una richiesta di sorveglianza speciale (in stile antimafia) nei confronti di Simone Ficicchia, sostenendo che le sue proteste — tra cui azioni ai danni di monumenti e aule museali — “non comportano una concreta e attuale attitudine a creare pericolo per la pubblica sicurezza”.



La decisione del tribunale milanese riafferma un principio fondamentale: il diritto alla protesta, anche se irrituale o provocatorio, non può essere trattato alla stregua di una minaccia alla sicurezza pubblica. Di fronte a forme di disobbedienza civile non violenta, lo Stato non può delegittimare la voce dei cittadini in nome della prevenzione indifferenziata.