Il nuovo decreto del viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, introduce importanti modifiche per la rateizzazione del debito fiscale, offrendo agli imprenditori e ai contribuenti maggior flessibilità nel gestire i loro piani di rientro senza la necessità di comprovare lo stato di difficoltà economica. Questo cambiamento, previsto per entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, stabilisce nuove regole per le rateizzazioni con l’agente della riscossione.
Dettagli del Decreto:
- Per debiti fino a 120.000 euro: I contribuenti potranno ottenere la dilazione del pagamento fino a un massimo di rate mensili variabile in base all’anno di presentazione della richiesta:
- 84 rate mensili per domande presentate negli anni 2025 e 2026.
- 96 rate mensili per domande presentate negli anni 2027 e 2028.
- 108 rate mensili per domande presentate a partire dal 1° gennaio 2029.
- Per debiti superiori a 120.000 euro: La durata massima del piano di rateizzazione può estendersi fino a 120 rate (10 anni), indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tuttavia, la durata effettiva può variare tra un minimo di 85 rate a un massimo di 120 rate, a seconda dell’anno di presentazione:
- Da 85 a 120 rate per istanze presentate negli anni 2025 e 2026.
- Da 97 a 120 rate per istanze presentate nel 2027 e nel 2028.
- Da 109 a 120 rate per istanze presentate dal 1° gennaio 2029.
Il decreto introduce anche una “disposizione di salvaguardia” per situazioni eccezionali, dove l’unità immobiliare utilizzata come abitazione, studio o per attività d’impresa diventa inagibile a causa di eventi eccezionali come calamità naturali o incendi. In questi casi, non è necessaria la prova dello “stato di difficoltà” poiché la situazione viene considerata oggettivamente difficile.
Queste misure sono state adottate per semplificare il processo di rateizzazione e per aiutare più contribuenti a gestire i loro debiti in maniera sostenibile, tenendo conto delle diverse situazioni finanziarie senza la pressione di dover dimostrare una condizione di crisi.
