Firenze, tribunale dice no all’uso del seme del marito morto: battaglia legale e campione di sperma verso la distruzione

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Una corte d’Appello di Firenze ha confermato il «no» alla richiesta di una donna di utilizzare il seme congelato del marito deceduto per eventuale procreazione, nonostante le esplicite volontà testamentarie del defunto. La decisione — che fa discutere — porta a una conclusione netta: senza un ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, il campione seminale verrà distrutto secondo le norme italiane vigenti. 

 La storia del caso

La vicenda ha avuto inizio alcuni anni fa a Firenze, dove un uomo aveva fatto congelare il proprio liquido seminale presso una struttura sanitaria prima di sottoporsi a terapie che potevano compromettere la sua fertilità. In un testamento olografo, l’uomo aveva espresso la volontà che, in caso di suo decesso, la moglie potesse ritirare quel seme per provare ad avere un figlio insieme. 

Dopo la morte dell’uomo per una malattia, la compagna ha chiesto alle autorità competenti che il campione venisse consegnato a lei, ma l’Amministrazione sanitaria aveva negato la richiesta e il tribunale di primo grado si era già espresso in tal senso. In appello la Corte di Firenze ha confermato la sentenza precedente, respingendo la possibilità di consegnare il seme alla moglie.

Motivazioni della sentenza

La decisione della corte si basa principalmente sul fatto che in Italia la procreazione medicalmente assistita (PMA) post mortem non è consentita: la legge 40 del 2004 — che regolamenta la PMA nel nostro Paese — prevede che tali tecniche possano essere effettuate solo se entrambi i partner sono in vita al momento dell’intervento.

I giudici hanno inoltre osservato che, sebbene la legge non vieti esplicitamente la consegna materiale del campione seminale, nel caso specifico il testamento scriveva chiaramente che quel seme era stato conservato per procreare un figlio dopo la morte del marito. Secondo la Corte, questa circostanza renderebbe comunque contraria all’ordine pubblico l’accoglimento della consegna, perché l’utilizzo previsto si scontra con il divieto della PMA post mortem nel nostro ordinamento.

Inoltre, i giudici hanno sottolineato che la donna non può ottenere il campione per altre finalità, come conservarlo come reliquia o destinarlo alla ricerca, in quanto la volontà testamentaria non specificava tali usi e mancherebbe un consenso specifico del defunto per questi scopi. 

 Conseguenze per il campione

A seguito della sentenza d’Appello, il seme crio-conservato non potrà essere consegnato alla donna e — seguendo la normativa e gli accordi di deposito originari — dovrà essere distrutto qualora non venga presentato un ricorso in Cassazione che modifichi l’orientamento dei giudici.  Rischi di aggirare la legge

La Corte ha anche motivato la sua decisione con la preoccupazione che, ottenendo il campione, la donna potesse recarsi in un Paese estero dove la PMA post mortem è consentita, aggirando così la legislazione italiana. I giudici hanno considerato questo rischio come un elemento rilevante nel confermare il divieto di consegna del seme. 

Un tema ancora aperto

Il caso ha riacceso il dibattito in Italia sulle norme che regolano la procreazione medicalmente assistita, in particolare sugli aspetti legati alla PMA post mortem e all’autodeterminazione dei singoli in materia di diritti riproduttivi. La Corte Costituzionale aveva già affrontato in passato temi vicini a questi fronti, ma fino ad oggi la legge nazionale resta molto rigida su questo punto.